Detrazione retta casa di riposo sconto IRPEF del 19%, l’agevolazione diventa una deduzione nel caso di soggetti disabili
Nel modello 730 della dichiarazione dei redditi è possibile inserire anche le spese sostenute nel 2020 per la retta della casa di riposo degli anziani o delle strutture che ospitano familiari disabili, con o senza attestazione di disabilità.
Il rimborso può riguardare non solo gli stessi anziani o i disabili, ma anche chi affronta questa spesa in loro favore come, ad esempio, il figlio per il proprio genitore o un altro familiare.
Sia in caso di deduzione che di detrazione, le sole spese da portare in dichiarazione sono quelle sanitarie.
Non sono detraibili, dunque, le spese relative al vitto e all’alloggio.
Occorre specificare che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 non si ha diritto alla riduzione dell’imposta per i pagamenti in contanti.
L’obbligo di tracciabilità, però, non si applica nei seguenti casi:
- acquisto di medicinali
- dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche
- prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale
Se l’ospite della casa di riposo o della struttura è una persona con disabilità certificata o beneficiaria della Legge 104, la spesa sanitaria potrà essere integralmente dedotta.
Anche in questo caso, non si potrà dedurre l’intera rata pagata, ma solo quella parte relativa alle spese sanitarie (mediche o paramediche di assistenza specifica). Sono escluse quindi le spese alberghiere (vitto e alloggio) della struttura.
Per questo motivo, è necessario che la struttura che eroga il servizio distingua chiaramente le voci di spesa, per consentire al contribuente di portare in deduzione quanto previsto.
Per risalire alla cifra esatta per cui spetta il rimborso, basterà consultare le fatture emesse dalle case di riposo e tener conto solo delle spese sanitarie.
Lo stato di disabilità deve essere riconosciuto dalla Commissione Medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge104, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
Nel caso di anziani senza una disabilità accertata, ma che comunque non risultano autosufficienti, sarà invece possibile portare in detrazione fiscale solo il 19% della parte di spesa sanitaria.
In questo caso, si può portare in detrazione una spesa massima di 2.100 euro su un reddito complessivo fino a 40.000 euro.
Infine, si ricorda che il modello 730 dovrà essere inviato entro la data di scadenza del 30 settembre 2021.