COS’E’, QUALI SONO I REQUISITI E CHI PUO’ RICHIEDERLO

L’INPS ha indicato, in una circolare, il nuovo importo massimo per i periodi di congedo straordinario per assistenza di familiari con handicap grave.

Per il 2020 il nuovo importo è di totali € 48.737,86 annui, comprensivi di indennità economica e accredito figurativo. Il totale massimo annuo di indennità economica (ovvero l’indennizzo sostitutivo dello stipendio) è di € 36.645.  Nel dettaglio, per l’anno 2020, il lavoratore che percepisce uno stipendio annuo fino a € 36.645 riceverà, nel periodo di congedo, lo stesso stipendio mensile solito (e i relativi contributi), coperti dall’INPS. Se invece il beneficiario del congedo percepisce normalmente uno stipendio annuo superiore ai € 36.645,00 percepirà meno rispetto al suo solito stipendio, ovvero la cifra fino alla copertura annua massima di € 36.645.

Ma in cosa consiste il congedo straordinario retribuito?

Si tratta di una agevolazione prevista dal legislatore per supportare i familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104), consentendo loro di assistere il congiunto e di mantenere il posto di lavoro.
Si può richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa, con la possibilità di frazionarlo anche a giorni. Il limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni persona disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.

Quali sono i requisiti?

  • essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rapporto di lavoro part time);
  •  la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS;
  •  mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

Sono previste eccezioni dalla legge nel caso di ricovero:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità direcarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  •  ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità laddove risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Il congedo straordinario può essere richiesto dal familiare anche nei casi in cui il disabile svolga, nello stesso periodo, attività lavorativa, sempre che la necessità o meno dell’assistenza venga valutata caso per caso da parte del datore di lavoro.

Chi può richiederlo?

l. coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Non hanno diritto al congedo biennale retribuito invece:
– lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
– lavoratori a domicilio;
– lavoratori agricoli giornalieri;
– lavoratori autonomi;
– lavoratori parasubordinati;
– in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
– quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge come specificate prima);
– nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992.

Per poter fare domanda di richiesta del congedo, i lavoratori dipendenti del settore privato devono inoltrare la richiesta all’ Inps esclusivamente in via telematica (personalmente o tramite patronato). Mentre i lavoratori del settore pubblico inoltrano la domanda all’ Amministrazione di appartenenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito Inps la seguente pagina. 

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