CHI SONO E CON QUALI CRITERI E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’ESENZIONE
Il Ministero del Lavoro e della Salute hanno emanato, il 4 settembre, una Circolare congiunta sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro sul contenimento del rischio di contagio da Covid -19 con particolare riguardo ai lavoratori fragili. Tali soggetti hanno infatti il diritto di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure specifiche, in presenza di patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, previa documentazione medica.
Il provvedimento è stato preso soprattutto in vista della riapertura delle scuole, dal momento che oltre 400mila persone, appartenenti al personale scolastico, ha più di 55 anni, tuttavia non tutti potranno richiedere l’esenzione, ma solo quelli che potranno dimostrare di avere anche altre patologie pregresse, in quanto come affermato dalla circolare la sola età non è sufficiente a definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Nello specifico, all’interno del documento, viene stabilito che:
“Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto“.
Quindi, spetta al medico competente verificare eventuale condizione di fragilità, una volta valutate anche le mansioni di lavoro in base alle quali si dovrà esprimere un giudizio di idoneità.
Come richiedere l’esenzione?
All’interno della circolare vengono illustrate anche le modalità con cui i lavoratori fragili potranno richiedere l’esenzione o l’attivazione di misure di sorveglianza a carico del datore. Le richieste dovranno infatti essere corredate anche dalla documentazione medica riguardante la patologia diagnosticata. Sulla base degli esiti della visita, il medico potrà stabilire quali siano le soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, che potrebbe anche essere dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro e, in questo caso, dovrà ripetere successivamente la visita medica per confermare o meno l’inidoneità.
Tocca al datore di lavoro(nel caso delle scuole al dirigente scolastico) fornire al medico tutte le informazioni su mansioni, postazione e ambiente di lavoro, nonchè sulle misure di prevenzione adottate secondo il Protocollo di Sicurezza. Dove non è presente il medico aziendale (ad esempio in molte scuole che sono ambienti di lavoro particolarmente a rischio), su richiesta del dipendente sarà il datore che dovrà indirizzarlo all’INAIL oppure alle aziende sanitarie locali o ai dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università.