DOCUMENTI E REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERLA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come richiedere una tra le principali agevolazioni fiscali per disabili: l’iva ridotta al 4% (anziché al 22%) sull’ acquisto di auto per disabili, specificando ancora una volta che possono accedere a questa agevolazione anche persone con disabilità psichica e i familiari di cui esse siano a carico.  

Chi può beneficiare?

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, l’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97ha introdotto l’IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, inizialmente era prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, poi con l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stata estesa anche ai soggetti aventi ridotte o impedite capacità motorie permanenti, non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Successivamente con l’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati inclusi anche coloro che presentano disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Quali mezzi rientrano nell’agevolazione?

  • motoveicoli
  • autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.   

Per ottenere tale beneficio, i soggetti con disabilità psichica devono presentare :

  • verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, derivante da disabilità psichica;
  •  certificato di attribuzione dell‘indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. 

Inoltre, per altre categorie di disabilità come ad esempio quella motoria, non occorre necessariamente l’ accertamento formale dell’handicap, qualora i soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell‘invalidità civile, per lavoro, di guerra e ovviamente nella certificazione rilasciata da questi deve risultare chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

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