TUTTE LE MISURE E I REQUISITI PREVISTI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. L’obiettivo generale è quello di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Tra i vari aiuti previsti, un assegno per ogni figlio minorenne, indipendentemente dalla fascia di reddito della famiglia; la sistemazione dei congedi parentali; agevolazioni per l’affitto della prima casa per le giovani coppie; detrazioni per le spese legate all’educazione dei figli, aiuti alle neo mamme.

Come ottenere l’assegno universale? Chi può riceverlo?

Essendo, appunto, un bonus universale, potranno usufruirne tutti nuclei familiari con figlie e figli minorenni a carico.

L’importo minimo dell’assegno universale verrà stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più figli minori, a cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni ISEE. Ogni mese, l’assegno verrà assegnato con erogazione diretta di una somma di denaro o attraverso il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti d’imposta. L’assegno verrà attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età. Per la figlia o il figlio successivo al secondo l’importo dell’assegno universale è aumentato del 20%. La somma verrà erogata a partire dal settimo mese di gravidanza e non contribuisce a formare il reddito complessivo.

L’importo viene inoltre incrementato per ogni figlio con disabilità. Non sussistono a questo proposito limiti di età. E’ prevista una integrazione nel caso in cui il nucleo familiare abbia già percepito un assegno prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge.

Per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale il decreto prevede:

  • almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio/a;
  • permesso retribuito di almeno 5 ore per colloqui con i professori durante ogni anno scolastico;
  • flessibilità nella gestione dei congedi;
  • durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

Altre misure previste dal Family Act :

  • un buono destinato al pagamento delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.
  • Detrazioni fiscali delle spese relative all’acquisto di libri o al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a un corso universitario.
  • Aiuti per minori affetti da patologie fisiche e da disturbo dell’apprendimento, acquisto di libri scolastici per la secondaria di I e II grado , gite scolastiche, iscrizione ad associazioni sportive, corsi di lingua, arte e musica.
  • Detrarre o dedurre una percentuale delle spese sostenute per colf, babysitter o addetti all’assistenza di familiari con deficit di autonomia, a seconda della situazione economica della famiglia.
  • Sono incentivati gli affitti della prima casa per giovani coppie. Perchè siano possibili però, almeno un componente non deve avere superato i 30 anni al momento della presentazione della domanda.
  • Prevista “un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio”. Questo, per garantire una contribuzione “aggiuntiva” che aiuti le donne a non dover scegliere tra lavoro e famiglia.

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