I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104: CHI NE HA DIRITTO E IN QUALE MISURA.
Spesso sentiamo parlare di Legge 104, ma forse non tutti sappiamo bene di che cosa tratta.
La Legge 104 del 1992 è la norma cardine per i lavoratori disabili o per i lavoratori che hanno a carico dei familiari che sono colpiti da una disabilità.
Nell’articolo 3 della Legge 104 viene definito, al primo comma, chi è una persona handicappata: «E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
Ma chi può godere dei permessi previsti dalla Legge 104?
Bisogna precisare che per poter godere dei permessi giornalieri (il riferimento normativo è l’art. 33 L.104/1992), la persona handicappata non deve essere ricoverata a tempo pieno e chi godrà di tali permessi (lo stesso disabile o chi si ne prende cura) deve essere un lavoratore dipendente, anche part time, assicurato alle prestazioni economiche di maternità presso l’Inps. Ricordiamo, inoltre, che la disabilità deve essere riconosciuta da una Commissione Medica Integrata Asl/Inps.
Possono quindi godere di questi permessi: il lavoratore disabile; i genitori (anche adottivi) di figli disabili; coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.
I permessi di cui possono godere questi soggetti sono indennizzati completamente dall’Inps. Ma cosa spetta nello specifico?
- Al lavoratore disabile, in alternativa: 3 giorni di permesso mensile (anche frazionati); riposi giornalieri di 1 ora/2 ore (1 ora se l’orario lavorativo è inferiore a 6 ore giornaliere e 2 ore se è uguale o superiore a 6 ore giornaliere).
- Ai genitori (anche adottivi) di figli disabili minori di 3 anni, in alternativa: 3 giorni di permesso mensile (anche frazionati); riposi giornalieri di 1 ora/2 ore; prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione (i giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino)
- Ai genitori (anche adottivi) di figli disabili con età tra i 3 e i 12 anni, in alternativa: 3 giorni di permesso mensile (anche frazionati); il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
- Ai genitori (anche adottivi) di figli disabili con età superiore a 12 anni: 3 giorni di permesso mensile (anche frazionati)
- Al coniuge, convivente di fatto, al coniuge da unione civile, agli affini della persona disabile: 3 giorni di permesso mensile (anche frazionati).
Ma come si calcola il frazionamento dei 3 giorni di permesso?
Bisogna effettuare un semplice calcolo per capire di quante ore si ha a disposizione:
(orario normale settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali) X 3.
A titolo esemplificativo:
un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare
mensilmente di 24 ore di permesso.
Il diritto a fruire dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona. I genitori aventi un figlio disabile, sempre nel rispetto del massimo delle 3 giornate al mese, possono godere alternativamente dei permessi.
La domanda, per richiedere di tali permessi, deve essere presentata via telematica presso il sito dell’Inps o affidandosi ad un patronato.